Associazione professionale Proteo Fare Sapere

Regolamento dell'Associazione Proteo Fare Sapere approvato in occasione del Consiglio nazionale del 24/06/2020

Art. 1 Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento integra lo Statuto dell’Associazione nazionale Proteo Fare Sapere ed esplicita modalità funzionali e operative a livello regionale e nei rapporti con la struttura nazionale. È tra gli obiettivi di questo Regolamento quello di dar vita a una forma organizzativa che sia in grado di favorire l'attività comune e la comunicazione tra le persone, esaltandone le caratteristiche umane e le capacità inventive e di elaborazione professionale e innovativa. Per realizzare tali obiettivi ci dovrà essere un raccordo con l’Associazione Proteo nazionale in grado di:

  • uniformare e armonizzare le pratiche riguardanti la gestione delle risorse nei territori in cui si esplica l’attività dell’Associazione;
  • adottare strumenti di rendicontazione e di gestione amministrativa uniformi su tutto il territorio nazionale;
  • rafforzare le relazioni, i rapporti, il sostegno reciproco tra struttura nazionale e strutture territoriali;
  • stabilire una proficua collaborazione con la FLC CGIL a tutti i livelli dell’Associazione.

Art. 2 Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito. È facoltà dell’Ufficio di presidenza prevedere forme di rimborso delle spese vive, sostenute per impegni derivanti direttamente dall’attività dell’Associazione.

Art. 3 Strutture di ambito territoriale
Il funzionamento delle strutture territoriali dovrà essere conforme allo Statuto dell’Associazione e al presente Regolamento, coordinato con quello delle strutture regionali di riferimento, e volto a realizzare le attività formative e culturali oltre che a mantenere uno stretto e frequente contatto tra i soci, al fine anche di stimolare lo scambio di idee e di notizie e favorire la formulazione di suggerimenti e di proposte per la struttura regionale.
L'attivazione o la disattivazione in caso di urgenza di strutture regionali e di ambito territoriale nell'intervallo temporale tra un Congresso e l'altro viene deliberata all’unanimità dall’Ufficio di presidenza nazionale e comunicata al Consiglio nazionale.

Art. 4 Modalità di ammissione dei soci e loro registrazione
Per entrare a fare parte dell’Associazione in qualità di socio, occorre compilare una scheda di adesione dopo avere preso visione e accettato le norme dello Statuto e del presente Regolamento. L’iscrizione comporta il versamento di una quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio nazionale. Al socio verrà consegnata una tessera che certifica l’avvenuta ammissione. L’iscrizione viene registrata e certificata dall’anagrafe nazionale dei soci.
Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l’esclusione dall’Associazione.
L’elenco dei soci iscritti, con relativi recapiti di posta elettronica, è contenuto in apposito registro in formato elettronico. Per ogni socio vengono registrati i versamenti annuali.
Sono soci tutti i componenti dei direttivi provinciali, regionali e nazionale della FLC CGIL. Per questi soci il versamento della quota sociale verrà effettuato annualmente dalla FLC CGIL nazionale attraverso il contributo annuale previsto dalla convenzione sottoscritta da FLC CGIL e Proteo Fare Sapere nazionali. L'iscrizione avviene attraverso la piattaforma nazionale.

Art. 5 Status del socio
Il socio regolarmente iscritto ha diritto di partecipare all’Assemblea con facoltà di parola e di voto.
La perdita della qualifica di ‘socio’ può verificarsi per:

  • decadenza: si considera decaduto il socio che non abbia rinnovato il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno;
  • recesso: su espressa richiesta dell’interessato;
  • esclusione: nei casi previsti dall’art. 7 dello Statuto e per decisione del Consiglio nazionale nei casi di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in sede penale.

Art. 6 Presidenti regionali e di ambiti territoriali con autonomia amministrativa
Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell’Associazione, ha automaticamente l’uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Compete al Presidente rappresentare l’Associazione nei rapporti con le Istituzioni dei rispettivi territori di competenza (quelle, in particolare, del mondo della conoscenza) e dinanzi a qualsiasi autorità, sia amministrativa che giudiziaria, in qualsiasi sede e per qualsiasi affare.
Inoltre è di competenza dei Presidenti regionali e dei Presidenti di ambiti territoriali provvisti di autonomia amministrativa e finanziaria:

  • operare su conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione regionale o territoriale, effettuare operazioni di deposito e prelievo, richiedere fidi e compiere in genere presso Banche, Istituti di Credito, Istituti di Emissione e presso qualsiasi altro Ente tutte le operazioni di carattere economico e finanziario, sia attive che passive, che si rendano necessarie o utili per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • procedere alla stipulazione di contratti di locazione e affitto per uffici e locali da adibirsi all’uso dell’Associazione.

Art. 7 Suddivisione dei compiti all'interno degli Uffici di presidenza
I componenti dell'Ufficio di presidenza collaborano con il Presidente, che rappresenta l'Associazione verso l'esterno secondo quanto previsto dal precedente art. 6 e, più in generale, dalla Legge, i componenti operano secondo le deleghe attribuite dal Presidente.

Art. 8 Riunioni dell’Ufficio di presidenza
Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono convocate dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista, con i mezzi di comunicazione idonei a raggiungere tutti i componenti. In caso di comprovata urgenza l’anticipo potrà essere ridotto fino a non meno di due giorni. La convocazione darà conto dell’ordine del giorno, della sede e degli orari previsti.
Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti.
Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione viene redatto un verbale su apposito registro in formato elettronico.

Art. 9 Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima convocazione e con i mezzi di comunicazione idonei a raggiungere la generalità dei soci e con affissione all’albo della sede. La convocazione conterrà l'indicazione dell'Ordine del giorno, della sede e degli orari previsti.
L’Ordine del giorno dovrà essere preparato a cura dell’Ufficio di presidenza, tenendo conto anche di eventuali indicazioni e suggerimenti pervenuti dai Soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro dell’Ufficio più anziano.
L'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei soci, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.
Di norma le votazioni in Assemblea avverranno in modo palese, per alzata di mano, con controprova.
È facoltà del Presidente dell’Assemblea adottare per singole votazioni il voto segreto mediante scheda da predisporsi di volta in volta.
Le deliberazioni adottate saranno valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione assembleare viene redatto, su apposito registro (anche in formato elettronico) un verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea all’inizio dei lavori.
In caso di dimissioni o di cessata attività o di inerzia del Presidente l’Assemblea dei soci è convocata e presieduta dall’Ufficio di Presidenza nazionale.

Art. 10 Piani di lavoro annuali
I valori, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione, definiti nello Statuto e in questo Regolamento, danno luogo al progetto dell'attività associativa, che è riportata nel piano di lavoro annuale elaborato dall'Ufficio di presidenza e approvato dall'Assemblea dei soci. Il piano di lavoro annuale deve essere approvato entro marzo di ogni anno e fa riferimento alle attività da svolgere nell’anno solare.

Art. 11 Gestione amministrativa
L'Ufficio di presidenza regionale e di ambito territoriale con autonomia amministrativa e finanziaria è responsabile della tenuta dei libri contabili e deve:
- redigere un piano finanziario preventivo conforme alle previsioni del piano di lavoro annuale approvato;
- redigere il rendiconto economico.
Il piano finanziario preventivo e il rendiconto economico sono deliberati dall’Ufficio di presidenza regionale per Proteo regionale e dall’Assemblea dei soci per i Proteo provinciali dotati di autonomia amministrativa e finanziaria.
Il piano finanziario preventivo e il rendiconto economico redatti dai Proteo provinciali dotati di autonomia amministrativa e finanziaria, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti, sono trasmessi sia alla struttura nazionale dell'Associazione sia a quella regionale.

Art. 12 Collegio dei Revisori dei conti regionale e di ambito territoriale
L’Ufficio di presidenza designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di due, oltre a un membro supplente, anche tra soggetti non associati. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile e di esaminare i documenti preventivi e consuntivi fornendo il proprio parere di merito all’Ufficio di presidenza.

Art. 13 Comitato tecnico-scientifico regionale
L'Ufficio di presidenza può disporre la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico regionale. Il Comitato è organo consultivo che agisce su incarico dell'Ufficio di presidenza, fornendo valutazioni e pareri, effettuando ricerche ed elaborando progetti operativi riguardanti le attività dell'Associazione. Il Comitato tecnico-scientifico potrà altresì elaborare e inoltrare all'Ufficio di presidenza, su propria iniziativa, indicazioni e proposte sempre riferite all'attività dell'Associazione.
Le riunioni del Comitato saranno convocate dal Presidente e presiedute dal Presidente stesso o da un componente del Comitato all’uopo delegato.

Art. 14 Collegio dei probiviri regionale e di ambito territoriale
Se lo riterrà utile, o se vi sarà richiesta in tal senso dall’Ufficio di presidenza o dall’Assemblea territoriale dei soci, il Presidente promuoverà l'istituzione di un Collegio dei probiviri, composto da tre soci. Compito di tale Collegio sarà quello di esaminare, su incarico del Presidente, i casi di contrasto tra i soci e tra i soci e l'Associazione. Il Collegio dei probiviri, che sarà presieduto dal componente più anziano per età, vigilerà anche autonomamente sull'operato dell'Associazione e dei suoi Organi perché sia garantita l'osservanza dei principi statutari, delle norme regolamentari e dei codici deontologici.
L'attività del Collegio sarà libera e potrà prevedere contatti diretti e riservati con i soci interessati, con i soci informati dei fatti e con i membri dell'Ufficio di presidenza.
La scelta dei membri del Collegio dei probiviri sarà effettuata dall'Ufficio di presidenza. Le dimissioni di uno qualsiasi dei tre membri comportano la decadenza dell'intero Collegio e la conseguente nomina di un nuovo Collegio.

Art. 15 Proprietà intellettuale
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, testi ecc., forniti dai soci in qualunque modalità, quando non diversamente concordato con l’Ufficio di presidenza, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione, che ne dispone a sua discrezione.

Art. 16 Uso del logo
Il logo dell’Associazione, il cui uso è delegato dalla struttura nazionale agli Uffici di presidenza regionali e territoriali, è utilizzato in ogni circostanza e per qualsiasi iniziativa in conseguenza della delega dell'Ufficio di presidenza nazionale.

Art. 17 Decorrenza e validità del Regolamento
Il presente Regolamento decorre dalla data di approvazione del Consiglio nazionale ed è valido per tutte le strutture regionali e territoriali di Proteo Fare Sapere. Il presente Regolamento può essere modificato in sede di Consiglio nazionale col voto della maggioranza dello stesso.

Art. 18 Rinvio a normativa sovraordinata
Per tutto ciò che non è specificato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione e alle norme di Legge vigenti.