Le
recenti leggi approvate dal Parlamento a favore del presidente del consiglio
generano l'impressione di trovarsi di fronte a una serie di «violazioni legali»
della Carta
ALBERTO
BURGIO
Mentre
infuriano le polemiche sulle irriverenti motivazioni della condanna di Cesarone
Previti & Co. nel primo grado del processo Imi-Sir/Lodo Mondadori, l'Italia
arrostita dall'anticiclone africano celebra un esaltante anniversario. Un anno
fa, di questi tempi, veniva approvata in Senato - guida imparziale il presidente
Pera - la Cirami, madre di tutte le leggi-vergogna, atto notorio con cui
l'attuale sedicente classe dirigente del paese formalizzava la propria
determinazione a difendersi dalla galera ad ogni costo, «fino in fondo, fino in
fondo, fino in fondo». Previti, in verità, ha sperimentato sulla sua pelle
l'inadeguatezza dell'antidoto, ma sa che può dormire sonni tranquilli. A meno
di imprevedibili sorprese, arriverà l'immunità parlamentare o la prescrizione o
qualche altra porcheria ad personam. Intanto,
nemmeno l'ultimo anno è passato invano. Alla collezione, già ricca di perle (il
falso in bilancio, le rogatorie, lo scudo fiscale per i capitali all'estero, la
riforma del Csm), si è aggiunto un autentico capolavoro, il «lodo»
ammazza-processi. E già si annunciano nuovi traguardi: l'immunità, appunto, la
Pittelli sull'avviso di garanzia, la depenalizzazione della bancarotta
fraudolenta, la controriforma dell'ordinamento giudiziario. Non intendiamo
parlare di queste leggi né della massa di ragioni che autorizzano gravi dubbi
sulla loro costituzionalità, sulla loro compatibilità con la separazione dei
poteri, i principi di eguaglianza, ragionevole durata dei processi e
obbligatorietà dell'azione penale, e con le stesse regole di revisione della
Carta costituzionale. Rientra ormai nel senso comune democratico del paese la
consapevolezza che, quando il governo in carica legifera in materia di
giustizia (ma lo stesso vale per le televisioni e per l'intera partita del
conflitto di interessi), non solo la Costituzione subisce colpi di maglio che
ne mettono seriamente a rischio la tenuta, ma la natura stessa della legge - in
principio norma astratta e generale - viene
stravolta in nome degli interessi particolari del presidente del consiglio e
dei suoi più stretti «amici». Semmai, un grosso problema si pone proprio qui:
che cosa significa per un paese convivere con questa consapevolezza? Quali
contraccolpi ne derivano e ne deriveranno, nel lungo periodo, sul piano della
sua etica diffusa, del senso condiviso della legalità e del pubblico, dello
spirito civile, tutte doti che già di per sé non figurano tra le nostre più
radicate virtù patrie.
Incostituzionalità?
Ma su tutto ciò in un'altra occasione. Oggi vorremmo
soffermarci su di un'altra questione, connessa con questi argomenti ma dotata
di una sua specificità. Si diceva poc'anzi che appare del tutto plausibile
considerare incostituzionali o anticostituzionali molte leggi varate da questo
governo. Con ciò ovviamente non si vuol dire che sono venute formalmente meno
le istanze di controllo - presidente della Repubblica, Cassazione, Corte
Costituzionale - cui il nostro ordinamento affida la salvaguardia della
legalità costituzionale. Non si è verificato alcun colpo di Stato, non sono
stati commessi illeciti nella composizione di questi organi, non si ha notizia
di irregolarità nel loro funzionamento. A rigore, quindi, l'insistente diceria
sulla incostituzionalità di molti provvedimenti assunti da questo governo (e,
come si dirà, anche da quelli che lo hanno immediatamente preceduto) non ha
ragion d'essere, di incostituzionalità potendosi parlare nel nostro sistema
soltanto in presenza di un giudizio espresso in tal senso da un organo
costituzionale deputato al vaglio di legittimità.
Senonché, il punto è proprio questo. Sul piano delle forme,
le cose stanno sicuramente così. Ma sarebbe ipocrita - forse irresponsabile -
far finta che non si diffonda via via nel paese una salda e motivata coscienza del contrario. Fingere cioè che non
venga consolidandosi la ragionata percezione di una situazione di fatto
caratterizzata dalla vigenza di norme
incostituzionali (ovviamente non dichiarate tali) e dunque dalla
sostanziale (benché tacita) sospensione di parti del dettato costituzionale. In
realtà, si ha la fondata impressione che, al di là del piano formale, sia
profondamente cambiata - per ragioni e con conseguenze cui si cercherà qui di
accennare - la fenomenologia della
incostituzionalità. Come se si fosse scelto di ripiegare su «violazioni
legali» della Costituzione per realizzare quella Grande Riforma che non si è
riusciti a compiere nel rispetto delle regole durante la lunga transizione
(ancora in atto) dalla «prima» alla «seconda» Repubblica.
Norme incostituzionali, dunque, non mere illegalità di
fatto. Di queste naturalmente potremmo fare un lungo elenco (a cominciare
dall'elezione in Parlamento di un titolare di concessioni pubbliche, per di più
già iscritto ad una criminale associazione segreta coinvolta in alcuni tra i
peggiori misfatti della storia repubblicana), ma si aprirebbe con ciò un altro
discorso, relativo alla flessibilizzazione di
fatto della Costituzione, il cui dettato è sovente obliterato da
contingenti accordi tra le forze politiche. Di per sé preoccupanti, tali
violazioni «di fatto» sono ulteriormente aggravate quando mettono a capo a
norme di legge, che forniscono loro una paradossale sanzione di legalità. Per
uscire dal vago, cominciamo con alcuni disparati esempi.
Si accennava poc'anzi ad alcune leggi sulla giustizia varate
da questo governo e ai principi costituzionali che esse violano. A tale
riguardo vale la pena di ricordare ancora la mozione approvata dal Senato il 5
dicembre del 2001, con la quale un ramo del Parlamento ha inteso prescrivere a
un tribunale della Repubblica una determinata interpretazione della norma, allo
scopo di predefinire l'esito di un dibattimento. Forse avevano in mente questo
illustre precedente i consulenti del ministro della Giustizia quando hanno
escogitato di affidare alle Camere una expertise
sul "lodo" Schifani. Ma non c'è solo la giustizia, né tutta questa
storia comincia con la nascita del secondo governo Berlusconi. Da otto anni
l'Italia partecipa ad operazioni belliche (ancora oggi migliaia di militari
italiani sono impegnati in Afghanistan e in Iraq), in palese e reiterata
violazione dell'art. 11 della Costituzione. Bene ha fatto Pietro Ingrao a porre
con insistenza la domanda chiave: qualcuno ha forse abrogato questo articolo?
Nessuno gli ha risposto, evidentemente perché non c'è risposta possibile.
Questo governo e quello che l'ha preceduto hanno varato diverse leggi di
«riforma» della scuola dell'obbligo che hanno legittimato il finanziamento
pubblico a istituti privati: qualcuno ha forse abrogato l'articolo 33 della
Costituzione? Questo governo e quello che l'ha preceduto hanno varato leggi
sull'immigrazione che legittimano la detenzione in assenza di reati penali e
che sanciscono trattamenti discriminatori su base «razziale»: qualcuno ha
abrogato l'articolo 3 della Costituzione? Qualcuno ha provveduto a introdurre
nel nostro ordinamento la figura della detenzione amministrativa?
Crisi di legittimità
Si potrebbe proseguire a lungo. Richiamare recenti
provvedimenti in materia fiscale che confliggono col principio della
progressività dell'imposizione. Ricordare la sostanziale abolizione del diritto
d'asilo consacrato dall'articolo 10 della Costituzione, e il sistema di leggi
che consentono l'alienazione del patrimonio ambientale e storico-artistico che
la Costituzione considera intangibile bene collettivo. Evocare l'esempio
paradigmatico della Gasparri che, ove approvata, cristallizzerebbe una
situazione di fatto già dichiarata dalla Consulta e dall'Autorità anti-trust
non conforme al dettato costituzionale e alle norme europee. La sostanza non
cambierebbe. E la sostanza sembra essere che viviamo in una situazione di
endemica crisi di legittimità, il cui
connotato saliente è costituito dalla durevole compresenza, nel nostro
ordinamento, di norme incompatibili tra loro e con la Carta fondamentale.
Viviamo in uno stato di crisi somigliante alla malattia
di un sistema immunitario (per cui un organismo non è più in condizione di
espellere corpi estranei o parti di sé incompatibili con il proprio ricambio
fisiologico e con la sua stessa identità), al collasso
di un quadro discorsivo (conseguente alla sistematica violazione del
principio di non-contraddizione) o alla dissoluzione
di un codice linguistico (dovuta all'impossibilità di riferirsi a un
qualsiasi sistema di corrispondenze tra significanti e significati).
Ci sono due modi di reagire a questa situazione. Il primo,
corrente, consiste nel porre in risalto i contraccolpi materiali di questa
crisi, gli effetti perversi dei singoli provvedimenti sul loro terreno
d'influenza (la scuola, il processo, le politiche sociali, ecc.), e
nell'attivare di volta in volta contromisure efficaci nei diversi ambiti. Ma ce
n'è un secondo - che forse meriterebbe di essere finalmente praticato - che
implica domandarsi quali conseguenze di ordine generale una situazione del
genere produca sulla natura stessa delle norme
e dell'ordinamento giuridico. Si diceva poc'anzi che è in corso un mutamento
nella «fenomenologia della incostituzionalità». Ma la fenomenologia riflette un
terreno sottostante, che attiene all'essenza della
legge. Essa muta in profondità, una volta indebolito - o abolito - il
vincolo della legittimità costituzionale. Muta in un senso ben preciso, che
sarebbe riduttivo interpretare come una semplice caduta della razionalità e
della coerenza complessiva dell'ordinamento. C'è di più. C'è in gioco - questa
è l'impressione - una mutazione dell'ordinamento giuridico (e del sistema
politico) che obbedisce all'istanza di de-oggettivare
il processo di formazione delle norme e di legittimare, per converso, la
decisione del soggetto (in carne ed ossa)
dotato di potere.
Crisi delle democrazia
A questo punto il discorso dovrebbe ampliarsi ben al di là
dei confini nazionali, essendo in questione con ogni probabilità i caratteri
della crisi politico-storica oggi attraversata da tutte le democrazie
occidentali. Basti qui, per concludere, osservare come questa tendenza alla
soggettivazione (e personalizzazione) del potere costituisca - insieme al
prepotente ritorno della guerra come forma corrente della relazione
internazionale - uno dei tratti più nitidi di analogia tra la situazione
odierna e la transizione verso «democrazie plebiscitarie» che si compì in gran
parte dell'Occidente capitalistico tra gli anni Venti e Trenta del secolo
scorso. La soggettivazione della decisione politica libera l'arbitrio del capo
politico dai vincoli delle procedure e della partecipazione. Autorizza la
discrezionalità, conferisce legittimità al complesso delle forze prevalenti per
il solo fatto che sono dotate della capacità di prevalere. Da questo punto di
vista sarebbe consigliabile prestare maggiore attenzione al ritorno (non solo
in Italia) del tema carismatico e ai molteplici sintomi di regressione al
patrimonialismo (con tanto di teorizzata confusione tra interessi pubblici e
interessi privati dei potenti).
Con tutto ciò, è chiaro che non siamo tornati indietro di
settant'anni. Ci troviamo, tutt'al più, all'inizio di un processo. Il timore è
tuttavia che, una volta messo in moto, un processo del genere tenda ad
autoalimentarsi, acquisendo via via una crescente massa d'urto. Davvero non
sarebbe piacevole svegliarsi un giorno di questi e scoprire ad un tratto di
trovarsi in una situazione del tutto diversa da quella descritta nella
Costituzione repubblicana. Senza nemmeno essersi accorti del cambiamento in
atto.