PROPRIETA'
INTELLETTUALE
La
riduzione del danno sui brevetti
FIORELLO
CORTIANA E MONICA FRASSONI*
La
direttiva europea sulla «Brevettabilità delle invenzioni attuate permezzo di
elaboratori elettronici» è stata approvata in prima lettura dal Parlamento
Europeo. Ora il testo passa al Consiglio dei Ministri per poi tornare a
Bruxelles per la seconda lettura e la decisione definitiva. Una prima
valutazione del testo, approvato con numerosi emendamenti, deve partire dalla
considerazione che, dopo l'approvazionedella direttiva sul diritto d'autore
(Eucd), questa decisione sui brevetti conferma la subalternità industriale e
culturale dell'Europa agli Usa. Risulta quindi confermato il peso dell'alleanza
tra multinazionali dell'informatica (Bsa) altrimenti concorrenti al fine di
fare approvare normative a loro favore. Nello stesso tempo occorre valutare
positivamente la straordinaria mobilitazione di diverse centinaia di migliaia
di persone che in ogni modo, in particolare via e-mail, hanno saputo mettere in
atto una campagna di informazione e pressione verso i parlamentari europei. Il
testo finale approvato e una certa ridondanza degli emendamenti approvati,
mettono in luce non solo una riduzione del danno rispetto al testo presentato
inizialmente, ma anche una prima consapevolezza rispetto alle problematiche
dell'era digitale. Alcuni emendamenti in particolare hanno contribuito a
limitare le intenzioni iniziali (ad esempio «la semplice attuazione di un
metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non
è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico.
Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati o
di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui
l'unico contributo allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire
un'invenzione brevettabile». «Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici vanno rivendicate con riferimento a un prodotto, quale un
apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di
conseguenza, l'utilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in
contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo
regolarmente rivendicato non deve costituire una violazione di brevetto».
In ogni caso, la legislazione degli stati membri deve
assicurare che i brevetti presentino un carattere di novità e implichino
un'attività inventiva per impedire che ci si appropri di invenzioni già di
dominio pubblico inserendole semplicemente in un programma per elaboratori
elettronici. Inoltre, relativamente all'alfabeto informatico: «un algoritmo è
intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un'invenzione
tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un algoritmo può
essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problematecnico.
Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non deve permettere che si
monopolizzi lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti
nel brevetto». Per ciò che riguarda l'interoperabilità: «Gli Stati membri
assicurano che, in ogni caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia
necessario per un fine importante quale ad esempio garantire la conversione
delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori
elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di
essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto».
Per ciò che riguarda i modi trovati per svolgere funzioni:
«le soluzioni attuate mediante elaboratore elettronico rispetto a problemi
tecnici non siano considerate invenzioni brevettabili solo perché migliorano
l'efficacia nell'impiego delle risorse del sistema di trattamento dei dati».
Tra le altre cose, è finalmente emersa la contraddizione relativa all'Ufficio
Europeo dei Brevetti, alla sua prepotenza e alla sua assoluta non trasparenza:
«Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese che l'Ufficio europeo dei
brevetti rivedesse le sue norme di funzionamento e che fosse soggetto a controllo
pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. In proposito, sarebbe
particolarmente opportuno rimettere in discussione la prassi in base alla quale
l'Ufficio europeo dei brevetti percepisce introiti per i brevetti che rilascia,
in quanto tale prassi nuoce al carattere pubblico di tale organismo».
Il blocco sociale che si coagula professionalmente a un
bene, la conoscenza, che più circola, più viene scambiato, ha manifestato una
prima consapevolezza di se in quanto oggetto di decisione del Parlamento Europeo.
Ora la stessa procedura per l'approvazione definitiva della direttiva e poi i
diciotto mesi concessi alle singole nazioni per il suo recepimento, consentono
di operare per una ulteriore riduzione del danno e, affinché ciò accada,
occorre una ulteriore mobilitazione a livello nazionale e continentale.
Intanto si profila all'orizzonte il World Summit sull'Information Society, a Ginevra il 2
dicembre. Appare con evidenza il legame con quei movimenti economici e sociali
che a Cancan si sono mobilitati contro lelogiche di subordinazione alla logica
liberista del vivente biologico. Per questo è importante che al Forum sociale
europeo di Parigi la questione della conoscenza, della sua condivisione e della
sua proprietà, diventino una questione costitutiva per dare un'altra
possibilità agli abitanti diquesta piccola terra di costruire un nuovo mondo.
* Rispettivamente Senatore dei Verdi e Capogruppo dei
Verdi al Parlamento europeo